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27 Febbraio 2023Credito d’imposta per i canoni di locazione di immobili
3 Marzo 2023È stata pubblicata la legge di conversione del decreto-legge “milleproroghe”. Il Parlamento, accogliendo le istanze di Federalberghi, ha inserito nel provvedimento l’articolo 12 bis, che prevede la proroga dei termini in materia di prevenzione incendi per le strutture turistico ricettive che siano in possesso di adeguati requisiti di sicurezza e che realizzino progressi nel percorso di adeguamento.
Le attività ricettive turistico-alberghiere con oltre 25 posti letto, esistenti alla data di entrata in vigore del decreto 9 aprile 1994, in possesso dei requisiti previsti dal decreto 16 marzo 2012, potranno completare l’adeguamento alle disposizioni di prevenzione incendi entro il 31 dicembre 2024.
La proroga è applicabile a condizione che entro il 30 giugno 2023 sia stata presentata al Comando dei vigili del fuoco una SCIA parziale, attestante il rispetto di almeno sei delle seguenti prescrizioni, come disciplinate dalle specifiche regole tecniche: resistenza al fuoco delle strutture; reazione al fuoco dei materiali; compartimentazioni; corridoi; scale; ascensori e montacarichi; impianti idrici antincendio; vie di uscita ad uso esclusivo, con esclusione dei punti ove è prevista la reazione al fuoco dei materiali; vie di uscita ad uso promiscuo, con esclusione dei punti ove è prevista la reazione al fuoco dei materiali; locali adibiti a depositi.
Nelle more del completo adeguamento, sarà inoltre necessario:
a) pianificare ed attuare secondo la cadenza stabilita nell’allegato I al decreto del Ministro dell’interno e del Ministro del lavoro e della politiche sociale del 1 settembre 2021 l’attività di sorveglianza volta ad accertare, visivamente, la permanenza delle normali condizioni operative, della facile accessibilità e dell’assenza di danni materiali sui dispositivi di apertura delle porte poste lungo le vie di esodo e sulla completa e sicura fruibilità dei percorsi di esodo e delle uscite di emergenza, su estintori e altri sistemi di spegnimento, apparecchi di illuminazione e impianto di diffusione sonora e/o impianto di allarme;
b) applicare le misure previste dall’articolo 5 del decreto del Ministero dell’interno 16 marzo 2012;
c) provvedere all’integrazione dell’informazione dei lavoratori sui rischi specifici derivanti dal mancato adeguamento antincendio dell’attività;
d) integrare il piano di emergenza con le misure specifiche derivanti dall’analisi del rischio residuo connesso alla mancata attuazione delle misure di sicurezza e dalla presenza di cantieri all’interno delle attività;
e) assicurare al personale incaricato dell’attuazione delle misure di prevenzione incendi, lotta antincendio e gestione del piano di emergenza la frequenza del corso almeno di tipo 2-FOR di cui al decreto del Ministro dell’interno e del Ministro del lavoro e delle politiche sociale del 2 settembre 2021.
Le persone che hanno superato il periodo di addestramento previsto per il personale volontario dei vigili del fuoco, se occupate nelle attività ricettive turistico alberghiere, possono essere adibite all’attuazione delle misure di prevenzione incendi, lotta antincendio e gestione del piano di emergenza, con esonero dalla frequenza dei corsi e dal rilascio dei relativi attestati.
Relativamente ai rifugi alpini, il termine di cui all’articolo 38, comma 2, del decreto-legge n. 69 del 2013, viene prorogato al 31 dicembre 2023. Conseguentemente, per i rifugi alpini con più di 25 posti letto esistenti alla data di entrata in vigore del decreto 3 marzo 2014 (che ha modificato la regola tecnica di cui al decreto 9 aprile 1994), è prorogato al 31 dicembre 2023 il termine per gli adeguamenti alle seguenti prescrizioni: 9 – impianti elettrici; 11.2 – estintori, incluso il punto 26.3, lettera h), ove pertinente; 13 – segnaletica di sicurezza; 14 – gestione della sicurezza; 15 – addestramento del personale; 17 – istruzioni di sicurezza. Per i restanti punti della regola tecnica, i rifugi dovranno completare l’adeguamento entro il 31 dicembre 2025.