Compensi Siae 2023
13 Gennaio 2023Fondo rotativo imprese – Presentazione delle domande
27 Gennaio 2023La Camera dei deputati ha approvato in via definitiva il decreto-legge, cosiddetto “aiuti quater”, contenente misure urgenti di sostegno nel settore energetico e di finanza pubblica.
Di seguito, un ragguaglio delle principali misure di più immediato interesse per le imprese del settore.
Contributo straordinario, sotto forma di credito d’imposta, in favore delle imprese per l’acquisto di energia elettrica e gas naturale (articolo 1)
L’articolo 1, comma 1 e 2, estende anche ai costi sostenuti nel mese di dicembre 2022 i crediti d’imposta energia e gas previsti per i mesi di ottobre e novembre 2022.
Si tratta in particolare:
– del credito d’imposta per imprese non energivore dotate di contatori di energia elettrica di specifica potenza disponibile, pari o superiore a 4,5 kW, concesso in misura pari al 30% della spesa sostenuta per l’acquisto della componente energetica (comprovato mediante le relative fatture d’acquisto), effettivamente utilizzata nel mese di dicembre 2022;
– del credito d’imposta per le imprese non gasivore per l’acquisto di gas naturale, concesso in misura pari al 40% della spesa sostenuta per l’acquisto del medesimo gas, consumato nel mese di dicembre 2022, per usi diversi dal termoelettrico.
I predetti crediti di imposta:
– sono utilizzabili esclusivamente in compensazione e i codici tributi da utilizzare per la compensazione, istituiti dall’Agenzia delle Entrate con la risoluzione n. 72/E del 12 dicembre 2022, sono: “6995” e “6996”;
– non concorrono alla formazione del reddito d’impresa né della base imponibile Irap;
– non rilevano ai fini del rapporto di cui agli articoli 61 e 109, comma 5, decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 (TUIR);
– sono cumulabili con altre agevolazioni che abbiano ad oggetto i medesimi costi, a condizione che tale cumulo, tenuto conto anche della non concorrenza alla formazione del reddito e della base imponibile dell’imposta regionale sulle attività produttive, non porti al superamento del costo sostenuto;
– sono cedibili, solo per intero, dalle imprese beneficiarie ad altri soggetti, compresi gli istituti di credito e gli altri intermediari finanziari, senza facoltà di successiva cessione, fatta salva la possibilità di 2 ulteriori cessioni solo se effettuate a favore di banche e intermediari finanziari, società appartenenti a un gruppo bancario ovvero imprese di assicurazione autorizzate ad operare in Italia. In caso di cessione del credito d’imposta, le imprese beneficiarie richiedono il visto di conformità dei dati relativi alla documentazione che attesta la sussistenza dei presupposti che danno diritto al credito d’imposta.
A seguito delle modifiche introdotte durante l’iter di conversione, i crediti:
– relativi al terzo trimestre 2022 di cui al decreto – legge “aiuti bis”;
– relativi al periodo ottobre-novembre 2022 di cui al decreto – legge “aiuti ter”;
– relativi al mese di dicembre 2022 di cui al decreto – legge “aiuti quater”;
Devono essere utilizzati in compensazione dai beneficiari o dai cedenti entro il 30 settembre 2023
Entro il 16 marzo 2023, secondo quanto stabilito dal comma 6, i beneficiari dei crediti di imposta (anche relativi al terzo trimestre 2022 e al periodo ottobre-novembre 2022), a pena di decadenza dal diritto alla fruizione del credito non ancora fruito, devono inviare all’Agenzia delle Entrate un’apposita comunicazione sull’importo del credito maturato nell’esercizio 2022. Il contenuto e le modalità di presentazione della comunicazione dovranno essere definiti con provvedimento dell’Agenzia delle Entrate.
Rateizzazione delle bollette delle imprese (articolo 3)
Al fine di contrastare gli effetti dell’incremento dei costi dell’energia, i commi da 1 a 4 dell’articolo 3 introducono la possibilità per le imprese con utenze collocate in Italia di richiedere ai fornitori la rateizzazione degli importi dovuti a titolo di corrispettivo per la componente energetica di elettricità e gas naturale utilizzato per usi diversi da quelli termoelettrici.
Tale dilazione può essere richiesta per i consumi effettuati dal 1° ottobre 2022 al 31 marzo 2023 e fatturati entro il 30 settembre 2023, eccedenti l’importo medio contabilizzato, a parità di consumo, nel periodo di riferimento compreso tra il 1° gennaio il 31 dicembre 2021.
L’istanza di rateizzazione ai fornitori dovrà essere formulata secondo le modalità che saranno stabilite con decreto del Ministro delle imprese e del made in Italy, da emanare di concerto con il Ministro dell’ambiente e della sicurezza energetica.
L’opzione per la rateazione comporta la rinuncia ai crediti d’imposta energia e gas per i mesi di ottobre e novembre 2022, e ai crediti di imposta energia elettrica e gas per il mese di dicembre 2022.
Entro 30 giorni dalla ricezione dell’istanza, la società fornitrice del servizio ha l’obbligo di presentare una proposta di rateazione per un minimo di 12 e un massimo di 36 rate mensili
Secondo quanto stabilito al comma 3, l’inadempimento in ordine al pagamento di 2 rate, anche non consecutive, comporta la decadenza dal beneficio e, di conseguenza, l’impresa inadempiente è tenuta al versamento in unica soluzione del debito residuo.
L’obbligo del fornitore di concedere la dilazione è subordinato:
– all’effettiva disponibilità, da parte di almeno una compagnia assicurativa autorizzata all’esercizio del ramo credito e cauzioni, a stipulare, con l’impresa che richiede la rateizzazione e nell’interesse del fornitore, una copertura assicurativa sull’intero credito;
– all’effettivo rilascio, da parte di SACE, di una riassicurazione su tale polizza.
Misure urgenti in materia di mezzi di pagamento (articolo 8)
L’articolo 8 istituisce un credito d’imposta a favore dei soggetti passivi IVA obbligati alla memorizzazione e trasmissione telematica dei dati dei corrispettivi giornalieri (ai sensi dell’articolo 2, comma 1, decreto legislativo 5 agosto 2015, n. 127, si tratta dei soggetti che esercitano attività di commercio al minuto e attività assimilate, di cui all’articolo 22 del decreto del Presidente della Repubblica del 26/10/1972 , n. 633, per l’adeguamento dei registratori di cassa telematici per facilitare la lotteria degli scontrini e consentire la lotteria degli scontrini di tipo istantaneo.
Il beneficio è pari al 100% della spesa sostenuta nel corso del 2023, per un massimo di 50 euro per ogni dispositivo e, in ogni caso, nel limite di spesa di 80 milioni di euro.
Il credito di imposta è utilizzabile in compensazione ai sensi dell’articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, a decorrere dalla prima liquidazione periodica IVA successiva al mese in cui è stata registrata la relativa fattura, a condizione che il pagamento sia stato eseguito con modalità tracciabile.
È demandato ad un provvedimento del direttore dell’Agenzia delle Entrate il compito di definire le modalità attuative, comprese le modalità relative all’utilizzo al controllo e al monitoraggio dell’agevolazione e per il rispetto del limite di spesa previsto.