Credito d’imposta transizione 5.0
28 Marzo 2024Chiarimenti sulla procedura telematica di assegnazione del CIN
5 Aprile 2024L’Agenzia delle Entrate ha definito la modalità di comunicazione della cessione del credito d’imposta per le imprese turistiche di cui all’articolo 1, commi 4 e 5, del decreto-legge 6 novembre n. 152 (interventi di riqualificazione energetica e antisismica, eliminazione delle barriere architettoniche, realizzazione di piscine termali e acquisizione di attrezzature e apparecchiature per lo svolgimento delle attività termali, interventi di digitalizzazione).
Si rammenta che il credito d’imposta è utilizzabile dal beneficiario esclusivamente in compensazione, tramite modello F24. In alternativa, è cedibile, solo per intero, senza facoltà di successiva cessione ad altri soggetti, fatta salva la possibilità di due ulteriori cessioni solo se effettuate a favore di banche e intermediari finanziari, società appartenenti a un gruppo bancario, ovvero di imprese di assicurazione autorizzate ad operare in Italia.
La cessione del credito deve essere comunicata all’Agenzia delle Entrate tramite posta elettronica certificata, inviando a una casella di posta dedicata l’apposito modello “Comunicazione della cessione del credito d’imposta per le imprese turistiche e dei crediti d’imposta per la digitalizzazione di agenzie di viaggio e tour operator”.
Considerato che i crediti d’imposta sono cedibili solo per intero, l’eventuale utilizzo anche parziale in compensazione ne impedisce la cessione.
I crediti riconosciuti ai beneficiari sono comunicati dal Ministero del turismo all’Agenzia delle entrate e sono consultabili nel cassetto fiscale, accessibile dall’area riservata del sito internet della medesima Agenzia. Ai fini della tracciabilità dei crediti d’imposta, a ciascuno di essi è attribuito un codice identificativo da indicare nella comunicazione da inviare all’Agenzia delle entrate in caso di cessione.
I cessionari potranno utilizzare i crediti in compensazione, tramite modello F24, indicando gli stessi codici tributo istituiti per la fruizione da parte dei beneficiari originari.