Booking.com – avvio di istruttoria da parte dell’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato per accertare l’esistenza di violazioni della concorrenza
28 Marzo 2024IFIT – modalità di comunicazione della cessione del credito d’imposta
5 Aprile 2024È stato approvato il decreto-legge Pnrr, che introduce il nuovo “Piano Transizione 5.0”, su proposta del Ministro delle Imprese e del Made in Italy. Il Piano mira a sostenere gli investimenti in digitalizzazione e nella transizione green delle imprese attraverso un innovativo schema di crediti d’imposta.
Il Piano prevede risorse pari a 6,3 miliardi di euro, che si aggiungono ai 6,4 miliardi già previsti dalla legge di bilancio, per un totale di circa 13 miliardi nel biennio 2024-2025 a favore della transizione digitale e green delle imprese italiane.
Il nuovo piano opererà per il biennio 2024-2025 e agevola progetti di investimento che comportino un risparmio energetico almeno del 3%, a livello di impresa, o del 5% per il processo produttivo interessato.
Rispetto al piano 4.0, il nuovo sistema di incentivi prevede aliquote più elevate e crescenti in base al livello di efficienza e dispone di un tetto massimo di spesa agevolabile di 50 milioni di euro, contro i 20 milioni di euro previsti per il credito d’imposta beni materiali 4.0.
Per l’effettiva operatività dei nuovi crediti d’imposta (automatici, senza valutazioni preliminari) è necessario aspettare l’emanazione di un decreto attuativo da parte del Ministero delle Imprese e del Made in Italy.
Di seguito una sintesi delle principali caratteristiche d’interesse per le imprese associate.
Soggetti beneficiari
I nuovi crediti d’imposta 5.0 spettano a tutte le imprese residenti nel territorio dello Stato e alle stabili organizzazioni nel territorio dello Stato di soggetti non residenti, indipendentemente:
– dalla forma giuridica;
– dal settore economico di appartenenza;
– dalla dimensione;
– dal regime fiscale di determinazione del reddito dell’impresa.
Come per il piano 4.0, sono escluse le imprese:
– in stato di liquidazione volontaria, fallimento, liquidazione coatta amministrativa, concordato preventivo senza continuità aziendale, o sottoposte ad altra procedura concorsuale dal codice della crisi d’impresa e dell’insolvenza o da altre leggi speciali, o che abbiano in corso un procedimento per la dichiarazione di una di tali situazioni;
– destinatarie di sanzioni interdittive ai sensi del decreto legislativo n. 231/2001.
Inoltre, per le imprese ammesse al credito d’imposta, la concessione del beneficio spettante è comunque subordinata al rispetto delle normative sulla sicurezza nei luoghi di lavoro applicabili in ciascun settore e al corretto adempimento degli obblighi di versamento dei contributi previdenziali e assistenziali a favore dei lavoratori.
Investimenti agevolabili
I crediti d’imposta 5.0 sono riconosciuti in relazione agli investimenti in beni materiali e immateriali nuovi, strumentali all’esercizio d’impresa, di cui agli allegati A e B alla legge di Bilancio per l’anno 2017 e che sono interconnessi al sistema aziendale di gestione della produzione o alla rete di fornitura, a condizione che, tramite gli stessi, i progetti di innovazione conseguano complessivamente una riduzione dei consumi energetici della struttura produttiva localizzata nel territorio nazionale non inferiore al 3% o, in alternativa, una riduzione dei consumi energetici dei processi interessati dall’investimento non inferiore al 5%.
Per espressa previsione normativa, rientrano nel novero dei beni agevolabili anche:
- a) i software, i sistemi, le piattaforme o le applicazioni per l’intelligenza degli impianti che garantiscono il monitoraggio continuo e la visualizzazione dei consumi energetici e dell’energia autoprodotta e autoconsumata, o introducono meccanismi di efficienza energetica, attraverso la raccolta e l’elaborazione dei dati anche provenienti dalla sensoristica IoT di campo (Energy Dashboarding);
- b) i software relativi alla gestione di impresa se acquistati unitamente ai software, ai sistemi o alle piattaforme di cui alla lettera a).
Per progetti di importo superiore a 40.000 euro, che conseguono una riduzione dei consumi energetici almeno del 3%, a livello di impresa, o del 5% per il processo produttivo interessato, sono inoltre agevolabili:
– beni strumentali necessari all’autoproduzione di energia da fonti rinnovabili (a eccezione delle biomasse), compresi gli impianti per lo stoccaggio dell’energia prodotta. Con riferimento ai moduli fotovoltaici, sono considerati ammissibili esclusivamente quelli di cui all’articolo 12, comma 1, lettere a), b) e c) del decreto-legge n. 181/2023. Gli investimenti in beni di cui alle lettere b) e c) concorrono a formare la base di calcolo del credito d’imposta per un importo pari, rispettivamente, al 120% e 140% del loro costo. Per quanto riguarda l’energia solare, saranno agevolabili solo i pannelli fotovoltaici a elevate prestazioni, inclusi nel registro dell’Enea sulle produzioni europee;
– spese per la formazione del personale dipendente finalizzate all’acquisizione o al consolidamento di competenze nelle tecnologie per la transizione digitale ed energetica dei processi produttivi, fino al massimo del 10% dell’investimento agevolabile e in ogni caso fino al massimo di 300.000 euro. Le attività formative dovranno essere erogate da soggetti esterni individuati con decreto del Ministro delle imprese e del made in Italy.
Riduzione dei consumi
La riduzione dei consumi, riproporzionata su base annuale, dovrà essere calcolata con riferimento ai consumi energetici registrati nell’esercizio precedente a quello di avvio di effettuazione degli investimenti, al netto delle variazioni dei volumi produttivi e delle condizioni esterne che influiscono sul consumo energetico.
Per le imprese di nuova costituzione, il risparmio energetico conseguito, invece, dovrà essere calcolato rispetto ai consumi energetici medi annui riferibili a uno scenario controfattuale, che sarà definito dal decreto attuativo.
Ambito temporale
I crediti d’imposta 5.0 spettano per gli investimenti effettuati negli anni 2024 e 2025.
Ne consegue che i nuovi crediti d’imposta sono applicabili agli investimenti effettuati a partire dal 1° gennaio 2024, purché i progetti di investimento comportino un risparmio energetico almeno del 3%, a livello di impresa, o del 5% per il processo produttivo interessato.
Misura del credito d’imposta
Le aliquote dei crediti d’imposta 5.0 sono modulate in base alla riduzione dei consumi energetici che sarà conseguita e all’entità dell’investimento.
Con riguardo a tale ultimo aspetto, si sottolinea che, come per il piano 4.0, rimane confermata la ripartizione in tre scaglioni, ma aumenta da 20 a 50 milioni di euro il tetto massimo di investimento agevolabile.
Il credito d’imposta spetta nelle seguenti misure, differenziate per scaglione di investimento e a seconda della percentuale di riduzione dei consumi energetici conseguiti dal progetto di innovazione:
importo investimento |
credito d’imposta transizione 5.0 | ||
Riduzione consumi energetici:
dal 3% al 6% (struttura produttiva) ovvero dal 6% al 10% (processi) |
Riduzione consumi energetici: superiore al 6% fino al 10% (struttura produttiva)
ovvero superiore al 10% fino al 15% (processi) |
Riduzione consumi energetici: superiore al 10% (struttura produttiva) ovvero
superiore al 15% (processi) |
|
fino a euro 2.500.000 | 35% | 40% | 45% |
superiore a euro 2.500.000 no a€ 10.000.000 |
15% |
20% |
25% |
superiore a euro10.000.000 no a euro 50.000.000 |
5% |
10% |
15% |
il limite massimo di costi ammissibili è pari a euro 50.000.000 per ciascun anno |
Adempimenti
Come per il piano transizione 4.0, ai fini dei successivi controlli, i soggetti che si avvalgono del credito d’imposta 5.0 sono tenuti a conservare, pena la revoca del beneficio, la documentazione idonea a dimostrare l’effettivo sostenimento e la corretta determinazione dei costi agevolabili.
A tal fine, le fatture, i documenti di trasporto e gli altri documenti relativi all’acquisizione dei beni agevolati devono contenere l’espresso riferimento alla normativa agevolativa.
L’effettivo sostenimento delle spese ammissibili e la corrispondenza delle stesse alla documentazione contabile predisposta dall’impresa devono risultare da apposita certificazione rilasciata dal soggetto incaricato della revisione legale dei conti.
Inoltre, per l’accesso ai contributi del piano 5.0, le imprese dovranno presentare apposite certificazioni al Ministero delle imprese e del made in Italy, nelle modalità e nei termini che saranno definiti con il decreto attuativo, che dovranno attestare:
– ex ante la riduzione dei consumi energetici conseguibili tramite gli investimenti nei beni agevolati;
– ex post l’effettiva realizzazione degli investimenti conformemente a quanto previsto dalla certificazione ex ante;
– l’avvenuta interconnessione dei beni al sistema aziendale di gestione della produzione o alla rete di fornitura rispetto all’ammissibilità e al completamento degli investimenti.
Utilizzo dei crediti d’imposta
I crediti d’imposta 5.0 sono sempre utilizzabili esclusivamente in compensazione nel modello F24 (anche in un’unica rata), ma il loro utilizzo dovrà avvenire entro il 31 dicembre 2025. L’ammontare non compensato entro tale data potrà essere riportato in avanti ed è utilizzabile in cinque quote annuali di pari importo.