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Assistenza Sanitaria Integrativa – Fondo FAST

FAST è il Fondo di assistenza sanitaria integrativa per i dipendenti da aziende del settore turismo (alberghi, affittacamere, bed-and-breakfast, campeggi, residence, altre strutture ricettive, porti turistici, etc.), costituito nel 2005 da Federalberghi, Faita, Filcams Cgil, Fisascat Cisl e Uiltucs.

Il Fondo garantisce ai lavoratori iscritti trattamenti di assistenza sanitaria integrativa attraverso il pagamento diretto o il rimborso delle spese sanitarie sostenute dagli iscritti, con le specifiche dettate dal regolamento e dal piano sanitario.

L’iscrizione al Fondo dei dipendenti da aziende alberghiere con rapporto di lavoro a tempo indeterminato è obbligatoria. È altresì consentita l’iscrizione in relazione ai rapporti di lavoro a tempo determinato di durata iniziale superiore a tre mesi, a condizione che il lavoratore ne faccia richiesta per iscritto al datore di lavoro all’atto dell’assunzione, assumendo a proprio carico l’intero onere relativo ai periodi dell’anno non lavorati ed autorizzando la trattenuta del relativo importo dalle competenze di fine rapporto.

Adempimenti connessi alla nuova annualità contributiva

In vista dell’inizio della prossima annualità contributiva (1° luglio 2024 – 30 giugno 2025), il sistema informatico del Fondo FAST, a partire da aprile 2024, calcola i contributi dovuti per l’intera annualità per le aziende che sceglieranno ancora la modalità di versamento con MAV.

La contribuzione dovuta al Fondo, ai sensi del CCNL Turismo 18 gennaio 2014, è pari a 12,00 euro mensili per ciascun lavoratore (10,00 euro a carico datore di lavoro e 2,00 euro a carico del lavoratore), per un importo complessivo annuo di 144,00 euro.

I contributi devono essere versati dall’azienda anche per la quota a carico del lavoratore, che dovrà essere trattenuta in busta paga mensilmente.

Ai fini del corretto e completo adempimento degli obblighi contributivi, le aziende interessate sono invitate a verificare e aggiornare le anagrafiche azienda e dipendenti all’interno della propria area riservata del sito www.fondofast.it.

Per poter accedere all’area riservata, ogni azienda dovrà indicare come “username” la propria matricola INPS (quella che viene utilizzata per i versamenti con F24). In caso di primo accesso alla piattaforma, l’azienda potrà ottenere la nuova password utilizzando la funzione “recupera password”.

Il mancato aggiornamento delle anagrafiche dipendenti ed eventuali anomalie che dovessero derivare dall’incrocio dei flussi contributivi e anagrafici, potrebbero impedire una corretta rendicontazione e determinare una sospensione, una tardiva o una mancata attivazione delle coperture necessarie per l’erogazione delle prestazioni ai lavoratori interessati.

Modalità di versamento della contribuzione

L’Agenzia delle entrate ha istituito la causale contributo “FAST”, per la riscossione, tramite il modello F24, dei contributi per il finanziamento del Fondo.

Tale modalità di versamento del contributo mensile posticipato, attiva da marzo 2019, è un’opzione che si aggiunge a quella del MAV (pagamento annuale anticipato), che rimane attiva per le aziende che vorranno continuare a utilizzarla.

Pertanto, il pagamento dei contributi per l’annualità 2024/2025 potrà essere effettuato, a scelta dell’azienda, mediante il modello MAV o mediante il modello F24.

Le aziende che preferiscano continuare a versare in maniera annuale anticipata con MAV, dovranno espressamente richiederne l’emissione all’interno della propria area riservata del sito di FAST e provvedere al pagamento entro il 31 maggio 2024.

Le aziende che intendano iniziare a versare in maniera mensile posticipata con F24, e che risultano in regola con la contribuzione, potranno farlo a partire dalla competenza del mese di luglio 2024, con pagamento da effettuarsi entro il 16 agosto e così per le mensilità successive.

Il modello F24 può essere utilizzato esclusivamente per il pagamento dei contributi correnti e delle quote di iscrizione. Eventuali somme relative ai periodi pregressi (debiti contributivi, somme aggiuntive, interessi di mora, etc.) dovranno continuare ad essere versate mediante MAV.

Allegato Tecnico