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Agevolazione per l’eliminazione delle barriere architettoniche

La detrazione per gli interventi finalizzati al superamento e all’eliminazione di barriere architettoniche (75%), di cui all’articolo 119-ter del decreto – legge 19 maggio 2020 n. 34 (decreto “Rilancio”), resterà in vigore fino alla fine del 2025.

A seguito della revisione della disciplina ad opera del decreto – legge 29 dicembre 2023 n. 212 (articolo 3), il perimetro oggettivo di applicazione dell’agevolazione si è considerevolmente ristretto.

In particolare, per le spese sostenute a decorrere dal 30 dicembre 2023 la detrazione spetta solo per gli interventi aventi per oggetto:

scale

rampe

ascensori

servo-scala

piattaforme elevatrici.

Dal 30 dicembre 2023, pertanto, non rientra più nel campo di applicazione del bonus:

la sostituzione di pavimenti, porte, infissi esterni, terminali degli impianti

il rifacimento o l’adeguamento di servizi igienici, impianti elettrici, citofonici.

Il citato decreto -legge, inoltre, ha introdotto l’obbligo del pagamento delle spese agevolate con le modalità di pagamento previste per le spese di cui all’articolo 16-bis del TUIR, ossia con il bonifico parlante.

Resta confermato che gli interventi devono rispettare i requisiti previsti dal regolamento di cui al decreto del Ministro dei lavori pubblici 14 giugno 1989, n. 236. Il rispetto di detti requisiti deve risultare da apposita asseverazione rilasciata da tecnici abilitati.

Nessuna modifica è stata invece apportata all’ambito soggettivo e alla spesa massima ammissibile.

Sotto il primo profilo, si ricorda che possono usufruire dell’agevolazione:

le persone fisiche, compresi gli esercenti arti e professioni;

gli enti pubblici e privati che non svolgono attività commerciale;

le società semplici;

le associazioni tra professionisti;

i soggetti che conseguono reddito d’impresa (persone fisiche, enti, società di persone, società di capitali).

Come precisato dall’Agenzia delle Entrate nella Circolare n. 17/E/2023:

possono fruire della detrazione i soggetti che possiedono o detengono l’immobile in base ad un titolo idoneo al momento di avvio dei lavori o al momento del sostenimento delle spese se antecedente il predetto avvio

rientrano nella disciplina agevolativa gli interventi effettuati su unità immobiliari di qualsiasi categoria catastale. I titolari di reddito d’impresa sono ammessi all’agevolazione a prescindere dalla qualificazione degli immobili sui quali sono stati eseguiti gli interventi come “strumentali”, “beni merce” o “beni patrimoniali” (Agenzia delle Entrate, risposta n. 444 del 6 settembre 2022)

danno diritto all’agevolazione gli interventi effettuati su “edifici già esistenti”.

Per quanto riguarda la spesa massima ammissibile, la detrazione deve essere calcolata su un importo complessivo non superiore a:

50.000 euro per gli edifici unifamiliari o per le unità immobiliari all’interno di edifici plurifamiliari che siano funzionalmente indipendenti o dispongano di uno o più accesso esterno autonomo;

40.000 euro per unità immobiliare nel caso di edifici composti da due a otto unità

immobiliari;

30.000 euro, moltiplicati per il numero di unità immobiliari che compongono l’edificio, in caso di edifici composti da più di 8 unità.

Tale ammontare rappresenta il tetto di spesa agevolabile riferito all’intero edificio e non quello riferito alle singole unità che lo compongono.

La detrazione spettante va portata in diminuzione dell’imposta dovuta nell’anno di sostenimento delle spese e nei quattro anni successivi.