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3 Aprile 2023Convenzione Fondazione Brescia Musei
6 Aprile 2023È stato pubblicato il c.d. decreto bollette (decreto-legge 30 marzo 2023, n.34), recante “Misure urgenti a sostegno delle famiglie e delle imprese per l’acquisto di energia elettrica e gas naturale, nonché in materia di salute e adempimenti fiscali”.
Il provvedimento contiene alcune disposizioni di natura fiscale e di sostegno alle attività di impresa, di seguito evidenziate.
Riduzione dell’IVA e degli oneri generali nel settore del gas per il secondo trimestre dell’anno 2023 (articolo 2)
Viene confermata anche per il secondo trimestre dell’anno 2023 l’aliquota del 5% per le somministrazioni di gas metano usato per combustione per usi civili e industriali, contabilizzate nelle fatture emesse per i consumi stimati o effettivi dei mesi di aprile, maggio e giugno 2023. Qualora le somministrazioni siano contabilizzate sulla base di consumi stimati, l’aliquota IVA del 5% si applica anche alla differenza derivante dagli importi ricalcolati sulla base dei consumi effettivi riferibili, anche percentualmente, ai mesi di aprile, maggio e giugno 2023
Contributo straordinario, sotto forma di credito d’imposta, in favore delle imprese per l’acquisto di energia elettrica e gas naturale (articolo 4)
Sono confermati per il secondo trimestre 2023 i contributi straordinari sotto forma di crediti d’imposta “energetici” (luce e gas) per le imprese, in continuità con quanto previsto nel trimestre precedente, seppur con una riduzione significativa della percentuale di detrazione spettante.
Nello specifico, fino al 30 giugno 2023:
– alle imprese dotate di contatori di energia elettrica di potenza disponibile pari o superiore a 4,5 kW, diverse dalle imprese a forte consumo di energia elettrica (non “energivore”) è riconosciuto, a parziale compensazione dei maggiori oneri effettivamente sostenuti per l’acquisto della componente energia, un contributo straordinario, sotto forma di credito d’imposta, in misura pari al 10 per cento della spesa sostenuta per la componente energetica acquistata ed effettivamente utilizzata nel secondo trimestre dell’anno 2023, comprovato mediante le relative fatture d’acquisto, qualora il prezzo della stessa, calcolato sulla base della media riferita al primo trimestre dell’anno 2023, al netto delle imposte e degli eventuali sussidi, abbia subito un incremento del costo per kWh superiore al 30 per cento del corrispondente prezzo medio riferito al medesimo trimestre dell’anno 2019;
– alle imprese diverse da quelle a forte consumo di gas naturale (ossia, non “gasivore”) è riconosciuto, a parziale compensazione dei maggiori oneri effettivamente sostenuti per l’acquisto del gas naturale, un contributo straordinario, sotto forma di credito d’imposta, pari al 20 per cento della spesa sostenuta per l’acquisto del medesimo gas, consumato nel secondo trimestre solare dell’anno 2023, per usi energetici diversi dagli usi termoelettrici, qualora il prezzo di riferimento del gas naturale, calcolato come media, riferita al primo trimestre dell’anno 2023, dei prezzi di riferimento del mercato infragiornaliero (MI-GAS) pubblicati dal Gestore dei mercati energetici, abbia subito un incremento superiore al 30 per cento del corrispondente prezzo medio riferito al medesimo trimestre dell’anno 2019.
Ai fini della fruizione dei contributi straordinari, sotto forma di credito d’imposta, ove l’impresa destinataria del contributo si rifornisca di energia elettrica o di gas naturale, nel primo e nel secondo trimestre dell’anno 2023, dallo stesso venditore da cui si riforniva nel primo trimestre 2019, il venditore, entro sessanta giorni dalla scadenza del periodo per il quale spetta il credito d’imposta, invia al proprio cliente, su sua richiesta, una comunicazione nella quale sono riportati il calcolo dell’incremento di costo della componente energetica e l’ammontare del credito d’imposta spettante per il secondo trimestre dell’anno 2023. L’Autorità di regolazione per energia, reti e ambiente (ARERA), entro dieci giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, definisce il contenuto della predetta comunicazione e le sanzioni applicabili in caso di mancata ottemperanza da parte del venditore.
I crediti d’imposta riconosciuti:
- sono utilizzabili esclusivamente in compensazione;
- non concorrono alla formazione del reddito d’impresa né della base imponibile dell’imposta regionale sulle attività produttive;
- sono cumulabili con altre agevolazioni che abbiano ad oggetto i medesimi costi, a condizione che tale cumulo, tenuto conto anche della non concorrenza alla formazione del reddito e della base imponibile dell’imposta regionale sulle attività produttive, non porti al superamento del costo sostenuto.
I crediti d’imposta sono inoltre cedibili, solo per intero, dalle imprese beneficiarie ad altri soggetti, compresi gli istituti di credito e gli altri intermediari finanziari, senza facoltà di successiva cessione, fatta salva la possibilità di due ulteriori cessioni solo se effettuate in favore di banche e intermediari finanziari iscritti all’albo.
Disposizioni in materia di agevolazioni fiscali per interventi di risparmio energetico (articolo 7)
Ai fini della determinazione dell’ammontare delle agevolazioni fiscali per interventi di risparmio energetico si considera ammessa ad agevolazione fiscale anche la parte di spesa a fronte della quale sia concesso altro contributo dalle regioni e dalle province autonome di Trento e Bolzano, a condizione che tale contributo sia cumulabile, ai sensi delle disposizioni che lo regolano, con le agevolazioni fiscali. In ogni caso la somma dell’agevolazione fiscale e del contributo non deve eccedere il 100% della spesa ammissibile all’agevolazione o al contributo. La disposizione si applica con riferimento ai contributi istituiti alla data di entrata in vigore del presente decreto ed erogati negli anni 2023 e 2024.
Adesione agevolata e definizione agevolata degli atti del procedimento di accertamento (articolo 17)
Gli avvisi di accertamento, gli avvisi di rettifica e di liquidazione e gli atti di recupero notificati dall’Agenzia delle entrate, non impugnati e ancora impugnabili alla data del 1° gennaio 2023, che sono divenuti definitivi nel periodo compreso tra il 2 gennaio ed il 15 febbraio 2023, possono essere definiti agevolmente entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della disposizione in esame.
Modifica dei termini della regolarizzazione delle violazioni formali e del ravvedimento speciale (articolo 19)
La disposizione in esame interviene sulla disciplina della regolarizzazione delle violazioni formali e del ravvedimento speciale.
In particolare, con riferimento alla regolarizzazione delle irregolarità, delle infrazioni e dell’inosservanza di obblighi o adempimenti, di natura formale, commesse fino al 31 ottobre 2022 viene prorogato, dal 31 marzo 2023 al 31 ottobre 2023, il termine entro cui effettuare il pagamento della prima rata della sanzione prevista, pari a 200 euro per ciascuna periodo di imposta.
In tema di ravvedimento speciale delle violazioni tributarie, attinenti alle dichiarazioni validamente presentate relative al periodo d’imposta 2021 e ai periodi di imposta precedenti viene ora previsto che il pagamento delle somme dovute (sanzione pari ad un diciottesimo del minimo edittale, imposta e interessi) possa essere effettuato in rateale in 8 rate di pari importo, ma non più in modo trimestrale.
Il termine del pagamento della prima rata viene spostato dal 31 marzo 2023 al 30 settembre 2023 e, di conseguenza, vengono modificati i termini di scadenza delle rate successive, previste ora al 31 ottobre 2023, al 30 novembre 2023, al 20 dicembre 2023, al 31 marzo 2024, al 30 giugno 2024, al 30 settembre 2024 e al 20 dicembre 2024.
Viene infine spostato dal 31 marzo 2023 al 30 settembre 2023 il termine di pagamento di quanto dovuto ovvero della prima rata, ai fini del perfezionamento della regolarizzazione in parola.
Causa speciale di non punibilità dei reati tributari (articolo 23)
Sono stati previste cause speciali di non punibilità di alcuni reati tributari (omesso versamento di ritenute dovute o certificate per importo superiore a 150.000 euro per annualità, omesso versamento di IVA di importo superiore a 250.000 euro per annualità, indebita compensazione di crediti non spettanti superiore a 50.000 euro), in particolare quando le relative violazioni sono correttamente definite e le somme dovute sono versate integralmente dal contribuente secondo le modalità previste.