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Variazione del saggio di interesse legale – indicazioni – INPS

L’INPS ha fornito indicazioni riguardo ai riflessi sul calcolo dei contributi derivanti dalla pubblicazione, da parte del Ministero dell’economia, del decreto 10 dicembre 2024 che fissa, a decorrere dal 1° gennaio 2025, al 2% annuo la misura del saggio degli interessi legali di cui all’articolo 1284 del Codice civile.

L’articolo 116, c. 15, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, ha disciplinato l’ipotesi di riduzione delle sanzioni civili, di cui al comma 8 del medesimo articolo, alla misura prevista per gli interessi legali, a condizione dell’integrale pagamento dei contributi dovuti.

In relazione alla previsione del decreto ministeriale in esame la misura del 2% si applica ai contributi con scadenza di pagamento a partire dal 1° gennaio 2025.

Per le esposizioni debitorie pendenti alla suddetta data, tenuto conto delle variazioni della misura degli interessi legali intervenute nel tempo, il calcolo degli interessi dovuti verrà effettuato secondo i tassi vigenti alle rispettive decorrenze.

La medesima misura trova applicazione anche con riguardo all’ipotesi disciplinata dal medesimo articolo 116, c. 10, della legge n. 388 del 2000 che, a decorrere dal 1° settembre 2024, dispone che, in caso di mancato o ritardato versamento dei contributi o premi derivante da incertezze connesse a contrastanti orientamenti giurisprudenziali o amministrativi sulla ricorrenza dell’obbligo contributivo, successivamente riconosciuto in sede giudiziale o amministrativa, sono dovuti gli interessi legali di cui all’articolo 1284 del Codice civile, a condizione che il versamento dei contributi sia effettuato entro il termine fissato dall’istituto.