Fondo rotativo imprese turismo 2024
17 Maggio 2024Rilevazione Istat delle attività economiche per l’implementazione della nuova classificazione Ateco
23 Maggio 2024Come è noto, la legge annuale per il mercato e la concorrenza (articolo 20 della legge 30 dicembre 2023, n. 214) è intervenuta in materia di attività di intermediazione dei diritti d’autore prevedendo che gli organismi di gestione collettiva (tra i quali rientrano LEA e SIAE) debbano concedere le licenze delle opere tutelate “a condizioni economiche ragionevoli e proporzionate al valore economico dell’utilizzo dei diritti negoziati e alla rappresentatività di ciascun organismo di gestione collettiva”. La norma ha delegato inoltre l’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni a definire con proprio regolamento i criteri per la determinazione della rappresentatività degli organismi di gestione collettiva per ciascuna categoria di diritti intermediati.
Prima dell’emanazione di tale norma, l’AGCOM aveva sottoposto a consultazione uno schema di regolamento in materia di diritti connessi, a cui la Federazione aveva partecipato inviando un documento contenente alcune osservazioni utili a superare le difficoltà di gestione sorte a seguito della liberalizzazione della rappresentanza dei diritti d’autore e connessi. Grazie anche al successivo intervento del legislatore, il regolamento emanato dall’AGCOM offre un’apprezzabile risposta alle istanze formulate da Federalberghi al fine di consentire alle imprese turistico ricettive di ottenere le licenze necessarie per utilizzare le opere tutelate a condizioni economiche ragionevoli, proporzionate al peculiare utilizzo e alla rappresentatività dei rispettivi organismi di intermediazione
Di seguito, si riepilogano alcuni contenuti di maggiore interesse.
Obblighi di comunicazione e di informazione
L’articolo 5 del regolamento ribadisce il diritto degli autori e degli artisti, interpreti o esecutori, di ricevere, anche per il tramite degli organismi di gestione collettiva e delle entità di gestione indipendenti, informazioni aggiornate, pertinenti e complete sullo sfruttamento delle proprie opere e prestazioni artistiche e la remunerazione dovuta da parte dei soggetti ai quali hanno concesso in licenza o trasferito i diritti oppure da parte degli aventi causa.
Al riguardo, nelle premesse al regolamento, l’Autorità ricorda che si tratta di un obbligo che non può essere assolto nel caso di utilizzatori c.d. “non analitici” vale a dire quei soggetti che non dispongono delle informazioni sul contenuto della comunicazione al pubblico in quanto ritrasmettono contenuti protetti diffusi da altri (ad esempio, soggetti che ritrasmettono palinsesti di emittenti radiofoniche o televisive). Come già osservato nella delibera 396/17/CONS, questi soggetti, pur rientrando nella nozione di utilizzatore, non sono gravati dall’obbligo di rendicontazione dettagliata ai sensi dell’articolo 23 del decreto legislativo n. 35 del 2017. Similmente, tali soggetti non dovrebbero essere gravati dagli obblighi ex articolo 110-quater LDA, i quali richiedono una conoscenza granulare delle informazioni sulle singole opere o prestazioni, al fine di poter correttamente rendicontare gli aventi diritto.
Il comma 4 dell’articolo 5, inoltre, specifica che anche gli organismi di gestione collettiva e le entità di gestione indipendenti, sulla base di una richiesta adeguatamente giustificata, devono mettere a disposizione dei soggetti ai quali sono stati concessi in licenza o trasferiti i diritti e i loro sublicenziatari e aventi causa, per via elettronica, almeno i seguenti dati:
– le opere o gli altri materiali che gestiscono, i diritti che rappresentano, direttamente o sulla base di accordi di rappresentanza, e i territori oggetto di tali accordi;
– qualora non sia possibile determinare tali opere o altri materiali protetti a causa dell’ambito di attività dell’organismo di gestione collettiva o dell’entità di gestione indipendente, le tipologie di opere o di altri materiali protetti che rappresentano, i diritti che gestiscono e i territori oggetto di tali accordi;
– i soggetti che rappresentano e ogni altra informazione utile al fine di determinare il compenso dovuto e di prevenire o dirimere controversie con altri organismi di gestione collettiva o dell’entità di gestione indipendente, titolari di diritti o altri soggetti interessati
Nelle premesse al regolamento, l’Autorità ricorda che la concessione delle licenze è normata dall’articolo 22 del decreto legislativo n. 35 del 2017, ove si prevede che gli organismi di gestione collettiva, da un lato, e gli utilizzatori, dall’altro, conducono in buona fede le negoziazioni per la concessione di licenze sui diritti, scambiandosi a tal fine tutte le informazioni necessarie. La trasmissione di informazioni deve avvenire reciprocamente e in buona fede, sulla base dei principi sanciti dallo stesso articolo, e la concessione delle licenze deve avvenire a condizioni commerciali eque e non discriminatorie e sulla base di criteri semplici, chiari, oggettivi e ragionevoli.
Secondo l’Autorità, il legislatore non si è limitato a richiamare il generale canone di buona fede cui devono ordinariamente attenersi le parti nella fase delle trattative (articolo 1337 c.c.), ma ha voluto conformare il comportamento pre-negoziale delle parti, assoggettandolo a espressi obblighi informativi, che costituiscono specifiche (e inderogabili) declinazioni del canone di buona fede nel corso delle trattative, la cui violazione non rileva solo sul piano civilistico della responsabilità pre-contrattuale ma è presidiata anche da specifiche sanzioni pecuniarie amministrative adottate dall’Autorità che vigila il settore.
Oltre al richiamo alla buona fede, l’Autorità sottolinea pertanto che la norma prevede che gli utilizzatori hanno il diritto di effettuare le proprie richieste alle collecting, le quali debbono rispondere “per iscritto senza indebito ritardo” a tali richieste, mentre, dall’altro lato, le stesse collecting hanno il diritto di indicare quali siano le informazioni che devono essere fornite per concedere una licenza. La norma non fa esplicito riferimento a quali siano le informazioni da scambiare nella fase che precede la stipula di accordo, in vista della sua sottoscrizione. Il legislatore, nell’indicare le modalità con cui devono svolgersi le negoziazioni e i criteri secondo cui devono essere stabilite le tariffe, ha comunque ritenuto di preservare la facoltà delle parti di negoziarne liberamente l’entità. Con particolare riferimento alle informazioni utili alla determinazione del compenso appare evidente per l’Autorità come, in via prioritaria, la condivisione delle informazioni debba essere incentrata sull’individuazione delle modalità con le quali calcolare la remunerazione dovuta per lo sfruttamento dei diritti. In altre parole, le parti si devono accordare sui parametri da utilizzare per calcolare il compenso. Sotto questo aspetto, l’Autorità sottolinea che anche in questa fase, che precede la sottoscrizione di un accordo, ed anzi proprio per un suo miglior esito, lo scambio di dati appare non solo lecito, ma anche opportuno proprio a garanzia dei principi di lealtà e buona fede sopra richiamati, nonché dei criteri di obiettività e ragionevolezza.
Concessione di licenze collettive estese
Per i diritti di cui agli articoli 18-bis (diritto di noleggio), 46-bis (diritto degli autori di opere cinematografiche e assimilate), 73 e 73-bis (diritti dei produttori di fonogrammi e degli artisti interpreti esecutori che hanno compiuto l’interpretazione o l’esecuzione fissata o riprodotta nei fonogrammi), 80 e 84 (diritti degli artisti interpreti di opere cinematografiche e audiovisive) della legge sul diritto d’autore, i tre organismi di gestione collettiva maggiormente rappresentativi per ciascuna categoria di titolari dei diritti possono stipulare accordi per la remunerazione a fronte dell’utilizzo di opere o di altri materiali, aventi effetto anche nei confronti di titolari di diritti non mandanti né associati agli stessi o ad altri organismi di gestione collettiva di settore, assicurando parità di trattamento.
Criteri di misurazione della rappresentatività
L’Autorità, eventualmente anche avvalendosi di un soggetto terzo indipendente, assicura che venga effettuata a cadenza annuale una valutazione per determinare quali siano i tre organismi di gestione collettiva maggiormente rappresentativi per ciascuna categoria di titolari di diritti.
Al fine di consentire tale valutazione, entro il 31 luglio di ogni anno, ciascun organismo di gestione collettiva comunica all’Autorità la propria percentuale di rappresentatività per ciascuno dei tipi di sfruttamento elencati nella tabella di cui all’Allegato B. La percentuale è calcolata tenendo conto dei dati di effettivo utilizzo delle opere da parte degli utilizzatori, come rendicontati ai sensi dell’articolo 23 del decreto legislativo 35 del 2017 nell’anno precedente, secondo i criteri indicati nell’Allegato B.
Con riguardo agli utilizzatori che, ai sensi della delibera 396/17/CONS, non sono tenuti a fornire la rendicontazione di cui all’articolo 23 del Decreto, la valutazione è effettuata utilizzando i valori risultanti dalla tipologia di sfruttamento di maggiore prossimità, secondo le indicazioni fornite nell’Allegato B.
In sede di prima applicazione, per l’anno 2024, la valutazione della rappresentatività degli organismi di gestione collettiva viene effettuata tenendo in considerazione, per ciascuna categoria di titolari dei diritti, la media annua dei compensi incassati per la tipologia di diritto rilevante negli ultimi tre anni di attività, come risultanti dai bilanci depositati e certificati dall’organo di revisione contabile.
Negoziazione tra le parti e richiesta di intervento dell’Autorità nella determinazione del compenso
Le negoziazioni tra gli utilizzatori e gli organismi di gestione collettiva e le entità di gestione indipendenti per la stipula di qualunque contratto per l’utilizzo di opere e di altri materiali protetti sono condotte in buona fede, attraverso lo scambio di tutte le informazioni necessarie, secondo le disposizioni dell’articolo 22 del decreto legislativo n. 35 del 2017.
Ciascuna delle parti impegnata nelle negoziazioni, in difetto di un accordo in merito al compenso dovuto agli autori e agli artisti, interpreti o esecutori ai sensi della legge sul diritto d’autore, può richiedere l’intervento dell’Autorità secondo le procedure indicate dal regolamento.
L’Autorità, nel decidere in merito alla determinazione del compenso, tiene conto della rappresentatività dell’organismo di gestione collettiva e delle entità di gestione indipendente calcolata secondo i criteri definiti nel regolamento.
Entrata in vigore
Il regolamento entra in vigore il 14 giugno 2024.