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Aiuti di Stato de minimis – faq

Dal 1° gennaio 2024 è entrato in vigore il regolamento UE n. 2023/2831, che introduce nuove disposizioni in materia di aiuti de minimis, in sostituzione del regolamento generale UE n. 1407/2013, il quale cessa i suoi effetti alla data del 31 dicembre 2023.

Il nuovo regolamento, in considerazione degli effetti inflattivi attuali e prospettici, innalza a 300.000 euro il massimale che un’impresa unica può ricevere da uno Stato membro, tenendo conto dell’importo complessivo degli aiuti “de minimis” già concessi nei tre anni precedenti. Tale periodo temporale, specificatamente definito in un triennio, deve essere considerato su “base mobile” con riferimento ad ogni nuova concessione di singolo aiuto (considerando 3 e 11, regolamento UE n. 2023/2831).

Il venir meno del riferimento all’anno finanziario nella nuova disciplina, ha fatto sorgere dubbi interpretativi circa la corretta modalità operativa di calcolo del maggior plafond di aiuti a favore delle imprese.

I dubbi operativi emersi nelle more di un chiarimento ufficiale da parte della Commissione europea sono, tuttavia, definitivamente dissipati a seguito della recente pubblicazione di un’apposita FAQ n. 15  sul sito del Registro Nazionale degli Aiuti di Stato.

Nella FAQ viene chiarito che:

<<il nuovo calcolo del concedibile avviene con riferimento a un periodo di tre anni solari a partire dalla data di concessione dell’aiuto. Non si applica quindi più la previsione dei tre esercizi finanziari>>.

In buona sostanza, il periodo triennale di monitoraggio della “capienza” di plafond disponibile deve essere ora calcolato a “ritroso”, ovverosia a partire dalla data in cui viene notificato il decreto di concessione di ogni singolo nuovo aiuto, fino all’ultimo giorno del triennio solare precedente a quello di detta concessione.